Skip to content Skip to footer

Tribunale di Asti – Sez. Penale – Sentenza del 27.06.2014 – Omesso versamento delle ritenute INPS: se l’omissione è inferiore a 10.000 euro per ciascun periodo di imposta non è reato

Con una recente pronuncia, la Sezione Penale del Tribunale di Asti ha stabilito che l’avere omesso il versamento delle dovute ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000 euro, in relazione a ciascun periodo di imposta, non costituisca reato così come disciplinato dall’art. 81 c.p. e dall’art. 2 del D.L. n. 463/1983, convertito nella Legge n. 638/1983 e come modificato dal D.L. n. 338/1989 poi convertito nella Legge n. 389/1989.

Il Giudicante è giunto a questa conclusione assolutoria in ragione di una lettura critica e congiunta del recente intervento della Corte Costituzionale e delle modifiche legislative.

In effetti, con la pronuncia n. 139 del 19 maggio 2014, la Consulta ha ribadito che hai fini della responsabilità penale sia assolutamente imprescindibile individuare nella condotta tipica una concreta ed effettiva offensività; conseguentemente, le condotte prive di portata concretamente lesiva non produrranno effetti penalmente rilevanti pur se astrattamente tipiche.

Inoltre, il Giudice di Primo Grado ha anche valutato, nell’ambito della propria decisione, il contenuto dell’art. 2 della Legge n. 67/2014 con cui è stata conferita al Governo la delega per depenalizzare il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/1983, riformando in illecito amministrativo i casi in cui l’omesso versamento delle dovute ritenute previdenziali non ecceda il limite di 10.000 euro annui.

Quindi, secondo il Tribunale di Asti, l’imputato che si trova nel caso contemplato dalla sentenza n. 139/2014 della Corte Costituzionale e dalla Legge delega  n. 67/2014 deve necessariamente essere assolto poiché il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato in quanto non offensivo di interessi penalmente tutelati.