Il Decreto Legge del 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” è stato convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119.
La legge di conversione, senza peraltro indicare nella relazione dei lavori preparatori le motivazioni di tale scelta, ha soppresso l’art. 9, II comma del D.lg. n. 93/2013.
Com’è noto, l’articolo soppresso aveva originariamente ampliato la responsabilità degli enti inserendo nel novero dei reati presupposto, ex art. 24 bis del D.lgs. n. 231/2001, le fattispecie di frode informatica aggravata dalla sostituzione dell’identità digitale, di indebita utilizzazione, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento di cui all’art. 55, IX comma del D.lgs. n. 231/2007, di violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali ex D.lgs. n. 196/2003 quali il trattamento illecito dei dati, la falsità nelle dichiarazioni al Garante e l’inosservanza dei provvedimenti del Garante.