Il D.L.93/2013, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” ha disposto importanti integrazioni in materia di responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001.
In particolare l’art. 9 del D.L. n. 93/13 ha inserito nell’art. 640 ter c.p., che disciplina il reato di frode informatica, un III comma nel quale viene prevista un’aggravante ad effetto speciale per il caso in cui il fatto sia stato commesso con sostituzione dell’identità digitale di altro soggetto.
Lo stesso art. 9 ha inoltre provveduto ad integrare l’art. 24 bis del D.lgs. 231/01 attraverso il richiamo all’art. 640 ter c.p. III comma, all’art. 55, IX comma D.lgs. 231/07 delitto di utilizzo indebito e falsificazione di carte di credito) ed ai delitti contenuti nel Codice della Privacy di cui al D.lgs. 196/2003 inserendo, in questo modo, nel catalogo dei reati che fanno scattare la responsabilità degli enti, il reato di frode informatica, aggravato dalla sostituzione dell’identità digitale, l’indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento, nonché i delitti in materia di violazione della privacy quali le fattispecie di trattamento illecito dei dati, di falsità nelle dichiarazioni notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti.