L’intervento riguarda l’annosa questione relativa all’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva post fallimentare delle somme pervenute al fallito per l’attività esercitata successivamente alla dichiarazione di fallimento, qualora dette somme superino i limiti determinati dal giudice delegato per il mantenimento dell’imprenditore fallito e della sua famiglia, ex art. 46, co. 1 n. 2, ed ult. co., della Legge Fallimentare.
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