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DELEGA FISCALE COMPLETATA: approvati in via definitiva gli ultimi 5 decreti attuativi della Riforma fiscale

Il pacchetto di provvedimenti attuativi della legge delega n. 23 dell’11 marzo 2014 – avente per oggetto la materia fiscale – è giunto a completamento con l’approvazione definitiva degli ultimi cinque decreti attuativi e ha coinvolto, tra le varie aree di riforma, anche quella delle sanzioni previste per le principali fattispecie criminose presenti nel D.lgs. n. 74 del 2000.

L’intervento legislativo – che si è mosso lungo le direttrici disegnate dai pareri delle Commissioni parlamentari lo scorso giugno – da un lato prevede un inasprimento sanzionatorio per le fraudolente condotte caratterizzanti i reati di omessa presentazione della dichiarazione, di occultamento o distruzione di scritture contabili e di indebita compensazione dei crediti esistenti; dall’altro lato, invece, un trattamento più mite viene accordato a condotte ritenute meno gravi ed offensive, come provato sia dall’innalzamento delle soglie di punibilità per l’omesso versamento dell’Iva (da 50 mila a 250 mila euro), per la dichiarazione infedele (da 50 mila a 150 mila euro) e per l’omessa dichiarazione (da 30 mila a 50 mila euro), sia dall’individuazione di ipotesi di non punibilità come quella per esempio prevista per il pagamento del debito tributario prima del dibattimento per i reati di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di omesso versamento delle ritenute e dell’IVA.

E’ inoltre prevista la confisca dei beni che costituiscono il profitto di un reato contenuto all’interno del D.lgs. n. 74 del 2000 e per il quale è stata inflitta una condanna e sarà poi anche possibile affidare in custodia giudiziale agli organi dell’Amministrazione Finanziaria che ne facciano richiesta i beni sequestrati, purchè siano diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie e purchè sussistano effettive esigenze operative.

La rimodulazione del sistema punitivo possiede una ratio di fondo, ossia quella di riservare l’afflittività della sanzione penale ai comportamenti fraudolenti e simulatori perchè insidiosi e dunque maggiormente pericolosi, affidando invece quelle condotte dotate di un disvalore giuridico minore all’apparato sanzionatorio amministrativo.

A rispecchiare la scelta del doppio binario sanzionatorio è l’altrettanto “doppia” entrata in vigore del provvedimento: se le disposizioni penali si applicheranno dopo gli ordinari 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, quelle amministrative entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017.