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Corte Costituzionale – Sentenza n. 80 dell’8 aprile 2014 – Illegittimità costituzionale delle soglie di punibilità individuate dall’art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in materia di omesso versamento IVA, in relazione ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 dell’8 aprile 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella parte in cui, in relazione ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per importi non superiori ad euro 103.291,38, per ogni periodo d’imposta.

Il Tribunale di Bergamo, con l’ordinanza del 17 settembre 2013, ha sollevato la questione al Giudice delle Leggi rinvenendo nell’art. 10-ter un contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, in caso di omesso versamento dell’IVA, una soglia di punibilità inferiore rispetto a quelle previste dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo per la dichiarazione infedele e per l’omessa dichiarazione, prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 138/2011.

A parere del Giudice di merito, infatti, la norma violerebbe il principio di eguaglianza nella parte in cui il contribuente, dopo avere presentato la dichiarazione annuale IVA, ometta poi il versamento dell’imposta. In effetti, in questo caso, applicando la normativa vigente in materia, il contribuente avrebbe di fatto un trattamento differente e peggiorativo rispetto a quello previsto per il contribuente che non presenti proprio la dichiarazione dei redditi o che presenti una dichiarazione infedele.

Secondo i giudici costituzionali “il contribuente che, al fine di evadere l’IVA, presenta una dichiarazione infedele, tesa ad occultare la materia imponibile, o non presenta affatto la dichiarazione, tiene una condotta certamente più “insidiosa” per l’amministrazione finanziaria – in quanto idonea ad ostacolare l’accertamento dell’evasione (e, nel secondo caso, a celare la stessa esistenza di un soggetto di imposta) – rispetto a quella del contribuente che, dopo aver presentato la dichiarazione, omette di versare l’imposta da lui stesso autoliquidata (omissione che può essere dovuta alle più varie ragioni, anche indipendenti da uno specifico intento evasivo, essendo il delitto di cui all’art. 10-ter a dolo generico).

In questo modo, infatti, il contribuente rende la propria inadempienza tributaria palese e immediatamente percepibile dagli organi accertatori: sicché, in sostanza, finisce per essere trattato in modo deteriore chi – coeteris paribus – ha tenuto il comportamento maggiormente meno trasgressivo“.