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Corte Costituzionale – Sentenza n. 259 del 07 novembre 2013 – Divieto per le Regioni a statuto ordinario di attribuire ”posizioni preferenziali” per le società vittime di reati nei bandi per l’affidamento di contratti

La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta stabilendo che le Regioni a statuto ordinario, nell’ambito dei bandi per l’affidamento di contratti, non abbiano il potere di attribuire titoli preferenziali alle imprese, individuali o collettive, che siano state vittime di criminalità organizzata.

In effetti, la Regione Umbria, prevedendo interventi a sostegno delle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, aveva emesso una disposizione legislativa che introduceva il potere per la Giunta di adottare misure per l’attribuzione a tali imprese di posizioni preferenziali per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti regionali, di contratti di cottimo fiduciario e di finanziamenti pubblici.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la norme della legge Regionale del 19 ottobre 2012, n. 16 di fronte alla Corte Costituzione che, nel decidere il ricorso, le ha dichiarate parzialmente illegittime.

Questa pronuncia si inserisce nella costante giurisprudenza costituzionale che da sempre promuove la concorrenza tra le imprese quale principale fonte di tutela delle procedure ad evidenza pubblica (Confr. Corte Cost., sentenza n. 339 del 22 dicembre 2011; Corte Cost., sentenza n. 28 del 26 febbraio 2013.

È stata, inoltre, ribadita la competenza legislativa esclusiva dello Stato circa la regolamentazione delle procedure di gara, della qualificazione e della selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione.

Dunque, in ragione di tale consolidato orientamento, è stata dichiarata l’illegittimità della legge della Regione Umbria, dal momento che aveva autonomamente introdotto un criterio preferenziale che alterava la libera concorrenza, creando così un evidente contrasto con la riserva di legge statale.