Com’è noto, con la recente pronuncia n. 37/2015 (Corte-Costituzionale-sentenza-37-2015-Agenzia-Entrate), la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 8, comma 24 del D.L. n. 16/2012, 1, comma 14 del D.L. n. 150/2013 ed 1, comma 8 del D.L. n. 192/2014 per violazione dell’art. 97 della Costituzione che prevede, salvo i casi eccezionalmente stabiliti dalla legge, l’obbligatorietà di accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni per concorso.
Tale provvedimento interessa circa 800 funzionari dell’Agenzia delle Entrate che hanno assunto un incarico dirigenziale senza fare il necessario concorso previsto ex lege.
Proprio sulla scia di tale sentenza, si è inserita la Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, si è pronunciata dichiarando la nullità di un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza però aver superato il necessario concorso pubblico.
La questione aveva preso le mosse da un ricorso presentato avverso un avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap e Iva e, tra i vari vizi dedotti, era stata evidenziata proprio la questione di nullità dell’atto ritenuto irregolare, in quanto sottoscritto da un soggetto a ciò non abilitato.
La CTP ha ritenuto, quale elemento idoneo a dimostrare la nullità dell’atto, l’illegittima sottoscrizione apposta in calce allo stesso.
In effetti, com’è noto, il D.P.R. n. 600/73 – c.d. testo unico sulle imposte sui redditi – prevede all’art. 42 che gli avvisi di accertamento debbano essere sottoscritti, a pena di nullità, dal un dirigente o da un soggetto delegato dal dirigente.
Nel caso di specie, l’avviso era stato firmato da un funzionario presumibilmente delegato in tal senso dal direttore provinciale.
Il ricorrente aveva quindi richiesto in giudizio che l’ufficio fornisse la prova dell’esistenza non solo del conferimento di tale delega ma soprattutto della legittimità della carriera direttiva.
L’ufficio aveva depositato la delega, ma non era riuscito a dare dimostrazione della carriera direttiva anzi era emerso che al firmatario erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico.
La commissione ha accolto quindi il ricorso, costituendo così un primo importante precedente ed aprendo la strada ad altri ricorsi probabilmente anche di chi magari abbia anche una rateizzazione in corso.
CTP Milano, sez. XXV, sentenza 31 marzo 10 aprile 2015, n. 3222