La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 49789/2013, ha rigettato il ricorso presentato degli amministratori di fatto e di diritto di una società in accomandita semplice dichiarata fallita.
Gli Ermellini hanno chiarito che l’obbligo di deposito delle scritture contabili vada considerato inesigibile ogni qualvolta la bancarotta documentale, semplice o patrimoniale, si concretizzi nella omessa tenuta, nella distruzione o nella sottrazione delle scritture contabili.
Invece, nel caso in cui i libri dell’azienda siano stati tenuti in maniera irregolare o incompleta, la Corte ha stabilito che il mancato deposito delle scritture contabili può concorrere con i reato di bancarotta documentale.
Infatti, “il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili previsto dagli articoli 220 e 16 n. 3, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, concorre con quelli di bancarotta semplice documentale, di cui all’art. 217, co, 2, I. fall., e di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, co. 1, n. 2), I. fall., tutte le volte in cui la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, nella distruzione ovvero nella mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta irregolare o incompleta delle stesse ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.
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