Le Sezioni Unite hanno stabilito che la speciale aggravante dell’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 è applicabile al reato associativo, purché il gruppo criminale transnazionale non coincida con l’associazione stessa.
Il Supremo Collegio ha inoltre precisato che la nozione di gruppo criminale organizzato vada integrata con le disposizioni della Convenzione ONU di Palermo del 15 novembre 2000, prevedendo: stabilità nei rapporti fra i soggetti partecipanti, organizzazione senza una definizione formale dei ruoli, non occasionalità della stessa, finalità criminale per conseguire un vantaggio.