Secondo la Suprema Corte di Cassazione il reato previsto e punito dall’art. 617 bis cod. pen. è integrato nel caso in cui vengano installate, senza autorizzazione, apparecchiature per le intercettazioni. La responsabilità penale è configurata indipendentemente dal concreto verificarsi dell’intercettazione. Questo perché, chiarisce la Corte, l’art. 617 bis cod. pen. “anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene”