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Cassazione Penale – Sez. V – Sentenza n. 28130/2020: sulla nozione di “fornitura” nei reati di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e di frode nelle pubbliche forniture

Con il D. Lgs. n. 75/2020 di “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, è stato inserito tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 il reato di frode nelle pubbliche forniture punito dall’art. 356 c.p.

Con la sentenza n. 28130 dell’8 ottobre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al contenuto di tale delitto, affermando che «devono intendersi per “forniture” sia le cose che le opere e, quindi, anche il facere costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di una impresa che assicurano il soddisfacimento delle finalità sottese al suddetto servizio, categoria in cui rientra la fornitura di prestazioni lavorative, anche con contratto di lavoro interinale».

È stato chiarito che ai fini della configurabilità del reato di frode nelle pubbliche forniture, l’inadempimento rilevante è quello “che sia effetto di malafede contrattuale, comprendente <…> anche gli inadempimenti concernenti cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio” .  Inoltre, è sufficiente “il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto o inparte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratetristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non è necessario che vi sia stata un adazione di aliud pro alio in senso civilistico purchè la difformità sia apprezzabilmente soignificativa: la nozione di frode si riferisce a ogni condotta che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, viola il proncipio di buona fede e lealtà nell’esecuzione  del contratto“.

Cass.Pen., sentenza 28138 del 2020