Skip to content Skip to footer

Cassazione Penale – Sez. V – Sentenza n. 1822/2018: sms, messaggistica WhatsApp, conversazioni in chat, e-mail possono avere valenza di prova documentale se già presenti nella memoria del supporto elettronico

La V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1822 del 16 Gennaio 2018, si è pronunciata in merito alla natura giuridica dei più moderni strumenti di comunicazione nonché sul corretto regime da seguire in caso di sequestro.

Nel caso di specie, era stata impugnata dinnanzi alla Corte un’Ordinanza con la quale il Tribunale di Imperia, in veste di giudice del riesame, aveva provveduto a confermare il decreto di sequestro probatorio disposto da un P.M. nell’ambito di un’investigazione in tema di reati fallimentari e avente ad oggetto sia e-mail che sms e messaggi WhatsApp, rinvenuti sullo smartphone del soggetto indagato.

Il ricorrente lamentava il mancato rispetto, in relazione all’acquisizione delle e-mail e della messaggistica, della disciplina prevista in tema di corrispondenza nonché di intercettazioni telefoniche. Inoltre, a dire della difesa, l’acquisizione non era comunque avvenuta in modo proporzionale e adeguato, essendosi proceduto, tramite duplicazione di copia forense, alla integrale acquisizione di tutti i dati archiviati ed anche delle comunicazioni intercorse tra assistito e difensore.

Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso statuendo che i dati informatici acquisiti e conservati, nel caso de quo, nella memoria di un telefono cellulare – vadano considerati a tutti gli effetti documenti ex art. 234 c.p.p., ragion per cui, la loro eventuale acquisizione non sarebbe soggetta né alle regole stabilite per la corrispondenza – “la cui nozione implica un’attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito (Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, dep. 2016, Giorgi, Rv. 265991)” – né a quelle previste in tema di intercettazioni telefoniche, mancando “la captazione di un flusso di comunicazioni in corso”.

Inoltre, la Corte ha chiarito che l’acquisizione mediante la c.d. “copia forense” dei dati informatici è comunque una modalità atta a proteggere gli interessi dei soggetti coinvolti oltre che a garantire l’integrità del dato acquisito.

Infine, il sequestro anche di documenti non rilevanti o non sequestrabili non invaliderebbe il provvedimento di sequestro.

sentenza