La condotta del reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio mendace poiché secondo la Suprema Corte di Cassazione non si tratterebbe né di un “libro” né di una “scrittura contabile” così come invece postulato espressamente dall’art. 216, I comma n. 2 della legge fallimentare.
In effetti, nel caso de quo l’imputato era stato condannato sia dal Giudice di primo grado che dalla Corte d’Appello per bancarotta fraudolenta documentale poiché, quale amministratore unico di una società fallita, aveva reso impossibile la ricostruzione del patrimonio societario attraverso la redazione di un bilancio d’esercizio falso.
La Suprema Corte era poi stata investita della questione dal ricorso dell’imputato che invocava la nullità della sentenza di secondo grado per vizio di motivazione in merito alla richiesta che era stata avanzata ai giudicanti di riqualificare il fatto contestato come falso in bilancio e non bancarotta fraudolenta documentale e di dimostrare, di conseguenza, che quanto posto in essere dal reo fosse stato determinante per il fallimento della società.
Gli Ermellini, accogliendo il ricorso sopra citato, il 6 marzo 2017 con la pronuncia n. 13072 hanno annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello.
Secondo la Cassazione, infatti, “il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216 L.F. non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di <libri> e <scritture contabili> prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma 1°, n. 2. L.F., posto che l’art. 2214 c.c. – che è la norma che dà contenuto all’art. 216 L.F.- menziona, al comma 1°, tra i libri obbligatori, quello giornale e quello degli inventari, mentre, al comma 2°, le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa, da tenere in modo ordinato assieme alle lettere, alle fatture e ai telegrammi sia spediti che ricevuti. Non menziona invece il bilancio che non può certo essere fatto rientrare tra queste ultime, di natura eventuale e condizionata a differenza del bilancio. Il bilancio serve a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società oltre al risultato economico, sicché è da escludere che rientri nel novero rilevante per la L. Fall., art. 216.”.