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Cassazione Penale – Sez. V – Sentenza n. 43881/2014 – Riciclaggio: il reato sussiste anche nel caso in cui i movimenti bancari siano tracciabili

Con sentenza n. 43881 del 22.10.2014, la V Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che il reato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p. sussiste anche nel caso in cui i movimenti bancari intercorsi siano tracciabili.

Nel caso di specie, vi era stato un trasferimento di denaro da una società, poi fallita, all’indagato ed in seguito la somma era stata investita nell’aumento di capitale di un’ulteriore e differente impresa.

Si sarebbe dunque trattato di un trasferimento di denaro tra conti correnti intestati a soggetti diversi ma ben identificati.

A parere della difesa, ciò non avrebbe minimante ostacolato l´identificazione della provenienza delittuosa del bene, come previsto e punito dall´art. 648 bis c.p.

Il Supremo Collegio, invece, è stato di altro avviso ed, affrontando il contenuto e la natura dell’elemento oggettivo del reato contestato, ha asserito che il delitto di riciclaggio sia integrato anche attraverso la “condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un contro corrente all´atro” poiché ciò costituirebbe comunque un ostacolo alla tracciabilità del denaro.

In effetti, con la pronuncia n. 32936/2012, la Corte di Cassazione si era già soffermata sull’elemento oggettivo del reato de quo, sottolineando che tale fattispecie criminosa venisse perfezionata anche qualora il trasferimento di denaro fosse perfettamente tracciato e tracciabile, in quanto la condotta punibile andava ricercata, in particolare, in tutte quelle operazioni di ostacolo all’agevole ed immediata identificazione della provenienza illecita.

Quindi, ai fini della configurabilità del delitto non è necessario che sia materialmente impedita la tracciabilità dei beni, poiché è invece sufficiente che sussista, ad esempio, anche solo il coinvolgimento, nei trasferimenti, di più persone senza che vi sia una concreta e reale giustificazione sottostante.
Per tale ragione, con la sentenza n. 43881 del 22.10.2014, la Suprema Corte ha sottolineato che “il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive”, per cui anche il mero trasferimento di denaro da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato può perfettamente integrare il delitto contestato nel caso di specie.

Gli Ermellini giungono alle medesime conclusioni anche in relazione all’elemento soggettivo del reato.

In effetti, la difesa dell’indagato sosteneva che nel caso di specie vi fosse un difetto nel dolo richiesto dalla norma, poiché sarebbero mancate nell’agente sia la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro che la volontà di ostacolare la provenienza illecita delle somme.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione sostenendo che sia sufficiente anche solo il dolo eventuale, rileva come l’imputato avesse ricevuto un’ingente somma di denaro in assenza di un qualsiasi titolo giuridico che giustificasse tale trasferimento e, quindi, l’agente si sarebbe rappresentato “la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito”.