Con sentenza n. 29605 del 7 luglio 2014, la V Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato un’importante disamina dell’art. 2629-bis c.c.[1], norma aggiunta al codice civile dalla Legge n. 28 del 28.12.2005.
In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che, partendo dalla struttura del reato di cui alla norma richiamata, “la condotta penalmente sanzionata consiste nella violazione – da parte dell’amministratore o del componente del consiglio di gestione di enti peculiari, fra cui le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea – degli obblighi previsti dall’articolo 2391 c.c., comma 1: l’illecito sussiste, secondo la lettera della legge, “se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.
Ed infatti il I comma dell’art. 2391 c.c. prevede che “l’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile”.
Ebbene, come evidenziato dalla pronuncia in commento, la fattispecie criminosa di cui all’attuale art. 2629-bis c.c., riproduce, apportandovi alcune modifiche, il vecchio testo dell’art. 2631 c.c., modificato dalla riforma del diritto societario del 2002.
Tuttavia, ha specificato la Suprema Corte, mentre nella fattispecie di cui all’art. 2631 c.c la giurisprudenza riconosceva una fattispecie di reato di pericolo, è palese che “con l’attuale formulazione, il danno rientri fra gli elementi costitutivi della fattispecie astratta”, da intendersi, pertanto, quale reato di danno.
Hanno sostenuto, infatti, gli Ermellini che già “la scelta terminologica adottata dal legislatore è stata quella di richiamare la necessità di un danno, senza aggettivazioni di sorta” (scelta, peraltro, già operata per la formulazione di altre norme, dove si ritiene sufficiente, per il perfezionamento della condotta di rilievo penalistico, il semplice “nocumento”).
Pertanto, ha concluso la Cassazione, “il richiamo alla nozione di danno o di nocumento deve intendersi dimostrativo di una dimensione non strettamente patrimoniale del pregiudizio rilevante ai fini della configurabilità del reato (fra questi, anche un eventuale danno di immagine […]); ciò anche in ragione della previsione normativa di cui all’articolo 2640 c.c., atteso che, qualora il diritto penale societario dovesse realmente intendersi orientato alla tutela di esclusivi o comunque imprescindibili interessi di natura patrimoniale, il legislatore non avrebbe avuto ragione di prevedere un’attenuante ad hoc (peraltro richiamando in termini assai generali le ipotesi in cui venga cagionata una “offesa di particolare tenuità”), essendo a quel punto già applicabile la circostanza comune ex articolo 62 c.c., n. 4.”.
[1] Art. 2629-bis, recante “Omessa comunicazione del conflitto d’interessi”: “1. L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”. 2. All’articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: “codice civile” sono inserite le seguenti: “e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis del codice civile“.