Con la sentenza n. 19487/2013, la Suprema Corte ha confermato la statuizione del Giudice di merito con la quale erano stati condannati in concorso l’appaltatore ed il subappaltatore per il reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p., in riferimento agli artt. 4, co. 2, 4 co. 5, lett. f), 7, co. 2, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 626/1994, per aver cagionato – colposamente – la morte di un lavoratore, dipendente della ditta subappaltatrice, il quale, in funzione di caposquadra, nello svolgere alcuni lavori subappaltati alla sua azienda, aveva attraversato i binari sui quali stava lavorando ed era stato travolto da un treno merci, perdendo la vita.
Gli Ermellini, in ultima istanza, hanno evidenziato come la colpa dell’appaltatore e del subappaltatore sia consistita nel non aver cooperato all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro relativi all’attività lavorativa oggetto del subappalto cui gli operai erano concretamente esposti in cantiere.
La Corte ha, infatti, stabilito che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro “gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali”.