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Cassazione Penale – Sez. III – Sentenza n. 7553/2016: Reati tributari, legittimo il sequestro preventivo del conto corrente del terzo, se il presunto evasore è titolare della delega a operare

Con la sentenza n. 7553/16, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata affermando la legittimità del provvedimento con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, del conto corrente bancario intestato ad un soggetto diverso dal presunto evasore.

Nel caso concretamente esaminato dalla Suprema Corte, attinente al reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10 bis del D.Lgs. n. 74/00, il G.I.P. aveva appunto disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, anche su alcune somme di denaro conservate sul conto corrente bancario intestato ad una società estranea al procedimento penale.

Successivamente il Tribunale del Riesame aveva poi rigettato l’impugnazione presentata contro la decisione del G.I.P.

In effetti, secondo gli Ermellini, il sequestro sarebbe giustificabile in ragione dell’esistenza in capo all’evasore di un’espressa delega ad operare – peraltro in maniera incondizionata – sul conto corrente del terzo; circostanza che, di fatto, costituirebbe un chiaro indice della piena disponibilità del denaro.

Com’è noto, in effetti, affinché il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente sia ammissibile, il requisito – postulato dall’art. 322 ter c.p. ed esteso ai reati fiscali dalla legge n. 244/2007 – deve essere soddisfatto; è cioè necessario che il reo abbia la disponibilità dei beni oggetto di sequestro.

La Cassazione Penale ha quindi confermato la bontà della scelta operata dai Giudici del Riesame evidenziando proprio che “la procura speciale o delega ad operare conferita all’imputata teoricamente ha attribuito a quest’ultima un potere dispositivo illimitato sull’intero capitale depositato, non essendo per la verità neppure dedotto che una siffatta delega avesse dei limiti peculiari ovvero che le modalità concrete di esercizio di essa da parte dell’indagata fossero contenute in margini ristretti e finalizzate alle specifiche esigenze proprie del soggetto intestatario (quali il prelievo periodico di pensioni, il pagamento di imposte facenti capo alla predetta, etc.). Insomma ciò che conta è il potere di utilizzo di fatto che, nel caso di specie, secondo quanto accertato dal giudice di merito, è pieno”.