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Cassazione Penale – Sez. III – Sentenza n. 32337/2015: il mancato versamento delle ritenute previdenziali, anche se inferiore a 10 mila euro, resta reato

Con la legge 28 aprile 2014, n. 67 in tema di “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, il Governo è stato incaricato di adottare idonei provvedimenti normativi in riforma della disciplina sanzionatoria di alcuni reati.

In particolare, all’art. 2 si precisa – tra le altre cose – che la riforma della disciplina sanzionatoria deve trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’art. 2, comma I bis, del D.lg. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Ora, recentemente – in netto contrasto con le disposizioni della Legge n. 67/2014 e con le precedenti sentenze di merito – è intervenuta sul punto la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con la Sentenza n. 32337 del 23 luglio 2015 statuendo che il mancato versamento delle dovute ritenute previdenziali attualmente integra ancora una fattispecie penalmente rilevante anche nel caso in cui il debito non sia superiore ad euro 10.000.

Infatti, a dire degli Ermellini quanto previsto dalla citata norma non andrebbe ad oggi applicato poiché il Governo non si sarebbe ancora attivato con i necessari decreti attuativi.

Dunque, con questa decisione, la Corte – in accoglimento del ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Firenze – ha condannato l’imputato che invece era stato assolto sia in primo che in secondo grado.

In particolare, la Corte ha precisato che il legislatore non ha immediatamente depenalizzato il reato de quo, ma ha semplicemente incaricato il governo di un potere legislativo ad oggi ancora non esercitato.