Skip to content Skip to footer

Cassazione Penale – Sez. II – Sentenza n. 33074/2016: il deposito di una somma di denaro, oggetto di reato, effettuato su una carta prepagata non configura il delitto di autoriciclaggio. La condotta criminis tra attività economica ed attività finanziaria

La sentenza n. 33074 del 2016 della II Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione riempie di contenuto definitorio alcuni elementi costitutivi della fattispecie di autoriciclaggio, da poco introdotta nel nostro Ordinamento, andando – in particolare – a specificare cosa debba intendersi per attività economica e finanziaria.

Il processo da cui ha avuto origine la pronuncia è scaturito dall’appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Torino avverso l’ordinanza del G.I.P., avente ad oggetto l’applicazione della custodia cautelare in carcere e l’obbligo di presentazione per due soggetti indagati di furto e di utilizzo abusivo di carta bancomat e, al contempo, di autoriciclaggio.

Il Tribunale torinese in effetti aveva rigettato la richiesta relativamente a tale ultima fattispecie criminosa, non ritenendola integrata qualora, proprio come nel caso di specie, fosse stato versato su una carta prepagata il denaro ottenuto dal furto di un bancomat.

Il Procuratore ricorreva allora avverso tale provvedimento chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, in ragione della errata qualificazione dei fatti, ritenendo invece perfezionato anche il reato di autoriciclaggio.

La Corte di Cassazione è intervenuta ritendo il ricorso infondato ed osservando, tra le altre cose, che il mero deposito di una somma su una carta prepagata non costituisca né attività “economica”, da interpretarsi alla luce dei parametri forniti dal codice civile, né attività “finanziaria” così come indicato dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Infatti, per i Giudici di legittimità è economica, ai sensi dell’art. 2082 c.c., “soltanto quella attività finalizzata alla produzione di beni ovvero alla fornitura di servizi ed in essa non rientra certamente la condotta incriminata; né tantomeno può ritenersi sussistere nella condotta di versamento di somme in un conto corrente ovvero in una carta prepagata una attività “finanziaria” con ciò facendosi riferimento ad ogni attività rientrante nell’ambito della gestione del risparmio ed individuazione degli strumenti per la realizzazione di tale scopo”.

Con particolare riguardo alla nozione di attività finanziaria viene invece osservato come, in assenza di specifiche disposizioni civili o penali sul punto, a rilevare per la punibilità ai sensi dell’art. 648-ter.1 c.p. sia l’art. 106 del sopra citato Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, “che individua quali tipiche attività finanziarie l’assunzione di partecipazioni (acquisizione e gestione di titoli su capitale di imprese), la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di pagamento (incasso e trasferimento di fondi, esecuzioni di ordini di pagamento, emissione di carte di credito o debito), l’attività di cambiovalute”.

Quindi, la Corte conclude – con riferimento alla condotta degli indagati – per il mancato perfezionamento del reato di autoriciclaggio in ragione dell’assenza dell’elemento oggettivo.

La Corte ne approfitta poi per fornire ulteriori indicazioni interpretative sul delitto di autoriciclaggio, chiarendo che il Legislatore, introducendo l’art. 648-ter.1 c.p., abbia voluto punire soltanto quella condotta dotata di particolare capacità dissimulatoria, ossia “idonea a fare ritenere che l’autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto”; ragion per cui l’ipotesi in questione non perfezionava il delitto di autoriciclaggio dato che non era stato attuato alcun reale nascondimento.

Si invita, infine, a tenere sempre ben a mente che l’introduzione dell’autoriciclaggio nell’Ordinamento è stata sì una conseguenza della necessità di evitare le operazioni di sostituzione ad opera dell’autore del delitto presupposto, ma che la rilevanza penale delle condotte è stata limitata “ai soli casi di sostituzione che avvengano attraverso la re-immissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita finalizzate appunto ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò punibile)”.