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Cassazione Penale, Sentenza n. 35347/2013 – Reati fallimentari: utilizzabilità nel processo penale delle dichiarazioni rese dal fallito al curatore.

Le dichiarazioni rese dall’imprenditore fallito al curatore non sono soggette alla garanzia di cui all’art. 63 II comma c.p.p., che prevede l’inutilizzabilità delle c.d. dichiarazioni.
 
La Cassazione, in linea con l’orientamento costante della giurisprudenza, ha escluso la loro inutilizzabilità ritenendo che le dichiarazioni destinate al curatore non possono considerarsi rese nel corso del procedimento penale poiché la procedura fallimentare non è preordinata alla verifica di una notitia criminis ma persegue altre finalità.