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Cassazione Penale – III Sez. – Sentenza n. 39873 del 26 settembre 2013 – Reati Tributari: La responsabilità penale del commercialista nel reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000

Con Sentenza n. 39873 del 26/09/2013 la Suprema Corte di Cassazione ha condannato, in ordine al reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, il commercialista di una società cooperativa per avere indicato nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti effettuate da società c.d. “cartiere”.

Con detta pronuncia gli Ermellini hanno dedotto, nel caso concreto, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato dalla circostanza che il commercialista si fosse personalmente occupato della redazione dei documenti contabili della cooperativa di cui era stato consulente.

Il professionista, a dire della Corte, conosceva perfettamente la natura di mere “cartiere” delle due società emittenti le fatture per operazioni inesistenti: le stesse, infatti, non erano titolari di alcun contratto con lavoratori dipendenti, non possedevano un capannone o un magazzino, non avevano provveduto all’acquisto di apparecchiature e macchinari idonei allo svolgimento della propria attività, non risultavano essere titolari di utenze elettriche e telefoniche, né, infine, possedevano una documentazione bancaria comprovante un’effettiva movimentazione economica.

Tale consapevolezza, peraltro, discendeva anche dall’aver l’imputato rivestito il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale in una delle due società.

Infine, la Suprema Corte, concludendo sul punto, ha sottolineato che peraltro le fatture emesse “già in sé stesse, erano oggettivamente tali da indurre sospetto in un commercialista appena avveduto, poiché in esse le attività fornite, a fronte di importi considerevoli, erano solo genericamente descritte”.