Dal 1° gennaio 2014 tutti gli utenti bancari, finanziari, assicurativi e postali sono stati sottoposti alla nuova previsione di cui all’art. 23, comma I-bis, D.lgs. n. 231/07.
La Banca d’Italia nel 2013 ha emanato, d’intesa con la CONSOB e l’IVASS, un documento d’attuazione, denominato “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231”, contenente le indicazioni dettagliate alle quali gli istituti interessati devono uniformarsi, al fine di evitare la perpetrazione di illeciti in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, derivanti da una non adeguata verifica della clientela.
I destinatari di tale provvedimento, stando a quanto in esso contenuto, dovranno indicare nella propria documentazione i dati relativi a tutti i propri correntisti, persone fisiche e/o società, agli esecutori ed ai beneficiari di ogni singola operazione, con alcune differenze specifiche “secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.
Tale disciplina riguarda tutti i rapporti continuativi in essere anche se costituiti prima dell’entrata in vigore della normativa antiriciclaggio.
Per massimizzare l’efficacia di tale sistema, i destinatari della norma dovranno adottare “processi valutativi e decisionali chiari e oggettivi, periodicamente aggiornati e verificati”.
A far data dal 1° gennaio 2014, quindi, gli istituti bancari, finanziari, assicurativi e postali, sin dalla fase genetica del rapporto, dovranno fornire alla propria clientela un’informazione completa circa i doveri derivanti dalla normativa antiriciclaggio, compresa l’informativa sull’obbligo di astensione, sottolineando le conseguenze dell’impossibilità di completare l’adeguata verifica.
Per ciò che attiene i rapporti già in essere, e qui sta la novità più evidente, qualora sia impossibile, a causa della mancata collaborazione del cliente, effettuare l’adeguata verifica postulata dalle norme, gli enti soggetti al presente decreto devono necessariamente chiudere la posizione non censita ed approntarsi per restituire i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.
L’art. 4, del provvedimento U.I.F. del 06 agosto 2013, ha inteso specificare che, a prescindere dall’esito di tale procedura, i destinatari del Decreto devono acquisire e conservare le informazioni relative a “la data, l’importo e la tipologia dell’operazione di restituzione; i dati identificativi: a) del cliente; b) degli eventuali cointestatari; c) se presente, del soggetto esecutore; d) dei titolari effettivi, ove l’astensione non sia determinata dall’impossibilità di identificare e verificare l’identità del titolare effettivo; gli estremi del rapporto o dei rapporti in favore dei quali è effettuata l’operazione di restituzione, con l’indicazione dell’intermediario finanziario presso il quale sono aperti e l’eventuale indicazione del Paese di destinazione delle disponibilità finanziarie; ove noti, i dati identificativi dei cointestatari del rapporto in favore del quale il cliente ha chiesto di effettuare l’operazione di restituzione”, anche all’evidente finalità di consentire alla U.I.F. ulteriori controlli.
L’attività di vigilanza ed ispezione sul rispetto delle nuove regole è prerogativa della Banca d’Italia.